Art. 9.
(Modulistica).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di apposita conferenza di servizi tra la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Ministero per i beni e le attività culturali e gli assessorati regionali competenti in materia di spettacolo, si provvede alla predisposizione della modulistica necessaria per accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge.